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Martedì 14 Giugno 2011 16:00
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Ambiente e Territorio /Piani urbanistici
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Variante semplificata per l'insediamento di impianti produttivi
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sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 1153 del 12/05/2011
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Quali verifiche vanno compiute dal dirigente comunale prima della Conferenza di Servizi per l'adozione della variante semplificata di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 447/1998 al fine dell'insediamento di strutture produttive?
1. Urbanistica - Piani urbanistici - Variante - Approvazione - Art. 5, D.P.R. n. 447/1998 - Valutazione della insufficienza di aree destinate ad ospitare strutture produttive - Presupposto - NecessitÃ
1. L'articolato e speciale procedimento descritto dall'art. 5, D.P.R. n. 447/1998 - secondo il quale, al fine della realizzazione di un progetto che comporti la variazione di strumenti urbanistici, è necessario che il responsabile del procedimento amministrativo convochi una apposita conferenza di servizi, al cui esito può essere proposta al Consiglio comunale l'adozione di una speciale variante al Piano Regolatore Generale - presuppone necessariamente che ci sia una certa e preventiva valutazione della insufficienza astratta (per mancanza di previsione), o concreta (per insufficienza rispetto al progetto presentato), di aree destinate ad ospitare strutture produttive, senza quindi entrare nel merito della concreta fruibilità di queste aree. Infatti come tutti gli strumenti di piano sono approvati a seguito di ricognizione del fabbisogno della comunità locale, anche la variante per insediamenti produttivi ex art. 5, D.P.R. n. 447/1998 può essere approvata solo a seguito di una ricognizione del fabbisogno e della valutazione del Comune che effettivamente ritenga che per l'ordinato sviluppo della comunità locale occorrono nuovi impianti produttivi, la cui localizzazione non sia possibile nel contesto del piano vigente per insufficienza delle aree a ciò destinate (1).
(1) Si vedano sul punto T.A.R. Lombardia Brescia n. 2411/2010; T.A.R. Lombardia Milano n. 193/2010; T.A.R. Campania Napoli n. 7217/2009
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N.
1153/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 296 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di
Catania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 296 del 2011, proposto da:
S. V. + 3, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Stornello, con domicilio eletto presso avv. Francesco Stornello, in
Catania, via Centuripe 11;
contro
Comune di Carlentini;
avverso
l'inerzia mantenuta dal Comune di Carlentini sulla domanda presentata in data 5.12.2005 volta ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto produttivo in variante al PRG;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2011 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti S. V. + 3 assumono di aver presentato in data 5.12.2005 al Comune di Carlentini domanda per la realizzazione di un impianto produttivo di natura turistico/ricettiva, da insediare su terreni di loro proprietà classificati in PRG come zona E, avvalendosi all'uopo dello speciale regime derogatorio previsto dal D.P.R. 447/1998.
Stante il silenzio del Comune interpellato, l'istanza è stata reiterata in data 20.12.2006.
Con nota prot. 2378 del 5.02.2007, il Comune ha dichiarato di aver investito della questione il Consiglio comunale, al fine di valutare la possibilità di adottare una variante al PRG vigente.
La pratica non è stata ulteriormente riscontrata, ed i ricorrenti hanno allora notificato in data 12.11.2009 un atto di diffida e messa in mora, invitando il Comune a concludere il procedimento amministrativo avviato a domanda, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della diffida.
Decorso abbondantemente anche tale termine, avverso il silenzio dell'Amministrazione i ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 117 c.p.a., notificato il 30.12.2010, col quale denunciano la violazione dell'obbligo legale di concludere con provvedimento espresso ogni procedimento amministrativo, e la violazione delle norme che consentono di realizzare impianti produttivi in deroga alle previsioni di PRG, anche in zona destinata a "verde agricolo".
L'intimato Comune di Carlentini non si è costituito in giudizio.
Il Collegio ritiene che il gravame sia inammissibile ed infondato.
1.- In primo luogo, va precisato che l'art. 31, co. 2, del c.p.a. pone un preciso termine temporale all'esercizio dell'azione contro il silenzio della PA stabilendo che "L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E' fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti".
Orbene, nel caso in esame, anche a non tenere conto dell'originaria istanza presentata dai ricorrenti nel 2005 e della avvenuta scadenza del termine di conclusione di quel procedimento, e limitandosi ad appuntare l'attenzione sulla diffida a provvedere notificata in data 12.11.2009 intendendola quale nuovo avvio del procedimento, si rileva che il termine annuale per proporre il ricorso ex art. 31 c.p.a. è scaduto dopo la decorrenza dei trenta giorni concessi con la diffida alla PA per completare l'iter procedimentale: ossia, il 12.12.2010. Il ricorso è stato, invece, notificato oltre l'anno, il 30.12.2010, ed è quindi inammissibile; salva la possibilità di riproporre l'istanza - ed avviare cioè un nuovo procedimento - ove ne sussistano i presupposti.
2.- In secondo luogo, va ricordato che i ricorrenti contestano la mancata conclusione del procedimento amministrativo avente ad oggetto la "variante speciale" al PRG adottabile ex art. 5 del D.P.R. 447/1998 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per 1'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.) e ne chiedono la definizione.
In particolare, se un progetto proposto ai fini della installazione di alcuni tipi di impianti produttivi di beni e servizi rispetti le norme ambientali, sanitarie e di sicurezza del lavoro, ma contrasti con le previsioni del PRG, che non prevedono la possibilità di insediare impianti produttivi ovvero la contemplano in misura insufficiente, in base all'art. 5 del predetto regolamento il responsabile del procedimento amministrativo può convocare una apposita conferenza di servizi, al cui esito può essere proposta al Consiglio comunale l'adozione di una speciale variante al PRG.
Tuttavia, va anche precisato che l'articolato e speciale procedimento appena descritto - che si snoda attraverso molteplici valutazioni discrezionali (del responsabile del procedimento, della conferenza dei servizi, del consiglio comunale) - presuppone necessariamente che ci sia una certa e preventiva valutazione della insufficienza astratta (per mancanza di previsione), o concreta (per insufficienza rispetto al progetto presentato), di aree destinate ad ospitare strutture produttive.
Ebbene, tale presupposto essenziale non viene affatto citato nel ricorso in esame, e neanche traspare dalla lettura degli atti allegati che hanno dato impulso al procedimento amministrativo di cui si lamenta la mancata conclusione. Al contrario, i ricorrenti sembrano aver innescato un procedimento amministrativo finalizzato a valutare tout court (e senza le condizioni di legge) la possibilità di adottare una variante al PRG a fine di avviare una impresa produttiva in zona E.
Nel merito, dunque, non può dichiararsi sussistente il presupposto giuridico/fattuale necessario per l'attivazione del procedimento descritto dall'art. 5 del D.P.R. 447/1998. Di conseguenza, non può predicarsi illegittimamente interrotto il relativo iter procedimentale.
In proposito, la giurisprudenza ha affermato che:
(Tar Brescia, 2411/2010);
(Tar Milano 193/2010).
(Tar Napoli 7217/2009).
In conclusione, il ricorso non può essere accolto.
Non si fa luogo a pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione dell'amministrazione intimata.
P. Q. M.
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile ed infondato.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Catania nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Â
IL PRESIDENTE
Biagio Campanella
L'ESTENSORE
Francesco Bruno
IL CONSIGLIERE
Salvatore Schillaci
Â
Depositata in Segreteria il 12 maggio 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)